A chi è rivolto
Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.
Descrizione
Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell'originale archiviato presso gli enti.
La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24.
Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Il responsabile dell'ufficio valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.
Accesso civico semplice
L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (disciplinato dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza (segretario comunale), che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.
Responsabile dell’accesso civico semplice
Responsabile del Servizi che riceve istanza
Titolare del potere sostitutivo
Il titolare del potere sostitutivo è il Sindaco, come da Regolamento comunale per l’accesso civico.
Il titolare del potere sostitutivo è attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’accesso civico.
Accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione (disciplinato dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile dell’area o ufficio che detiene i dati o i documenti e che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.
Dove rivolgersi
Al Responsabile di area o ufficio che detiene i dati o i documenti negli orari di apertura al pubblico, in caso di impossibilità ad individuare l’ufficio competente all’Ufficio Protocollo, che provvederà a fornire informazioni e/o trasmettere all’ufficio competente l’istanza presentata al suo indirizzo:
Responsabile dell’accesso civico generalizzato
Responsabile di area che detiene i dati o i documenti
Titolare del potere sostitutivo
Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario comunale.
Il titolare del potere sostitutivo è attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’accesso civico generalizzato.
Come fare
La richiesta deve essere presentata online
Cosa serve
Per accedere al servizio è necessario:
- Compilare il modulo/ form relativo alla richiesta;
- Documento d'identità;
- Eventuali estremi documentazione richiesta.
Cosa si ottiene
Copia documentazione richiesta
Tempi e scadenze
30 giorni
Presentazione domanda
Esito
Quanto costa
L'accesso agli atti è gratuito in modalità online, altrimenti per ricevere la documentazione cartacea è necessario presentarsi in Comune e il costo è pari a € 20,00 di diritti di segreteria oltre al costo di eventuali fotocopie.
Accedi al servizio
Ritiro presso gli uffici di copie cartacee, tramite mail documentazione elettronica
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Condizioni di servizio
Contatti
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